Riconoscimento delle minorazioni civili (invalidità, cecità e sordità) 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Dal 1° gennaio 2010 è l’INPS e non più l’ASL di riferimento a prendere in carico le domande di riconoscimento delle minorazioni civili, dell’handicap e della disabilità. Il cittadino deve innanzitutto rivolgersi al medico curante o allo specialista di fiducia che compila la relativa domanda. La certificazione deve essere compilata on line, su uno speciale modulo accessibile attraverso il sito internet dell’istituto www.inps.it . Il medico effettuerà la trasmissione del certificato all’Inps sempre per via telematica. Una volta compilato e trasmesso per via telematica, il certificato deve essere stampato e fornito anche al cittadino, completo della firma del medico curante e della ricevuta dell’avvenuta trasmissione, che riporta un numero identificativo.

INPS

ATTENZIONE:

1) Il certificato è valido per un periodo massimo di 30 giorni, entro il quale deve essere presentata la domanda. Trascorso questo periodo il certificato scade e sarà necessario richiederlo nuovamente.

2) Nel caso in cui il cittadino non possa recarsi a visita medica, ma deve essere visitato a domicilio, deve dotarsi di una apposita ed ulteriore certificazione di “intrasportabilità”.

Quando si è in possesso della copia del certificato e della ricevuta di avvenuta trasmissione all’Inps contenente il numero identificativo, il cittadino può presentare la domanda di accertamento all’Inps.

La presentazione della domanda può essere fatta personalmente oppure attraverso gli enti di patronato o le associazioni di invalidi. Anche la trasmissione della domanda deve essere fatta on line attraverso il sito dell’Inps, indicando il numero del certificato già trasmesso dal medico e indicato sulla ricevuta di trasmissione.

VISITA

Al termine della trasmissione della domanda il sistema Inps genera una ricevuta nella quale viene indicata la data, il luogo e l’ora della visita presso l’ASL.

ATTENZIONE:

La data di visita proposta dal sistema può essere modificata entro 30 giorni dalla data della domanda. Per le patologie oncologiche e di rilevante gravità la visita deve avvenire entro 15 giorni dal giorno di presentazione delle domanda. La visita sarà effettuata dalla commissione Asl competente in base al comune di residenza dell’interessato, integrata da un medico dell’Inps. Durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia e la commissione può richiedere ulteriori accertamenti clinici specialistici e acquisirli successivamente, ma prima di definire la pratica. Una volta espletati tutti gli accertamenti viene redatto un verbale, nel quale è trascritto anche l’esito della visita. L’esito dell’accertamento medico-legale della commissione è comunque sottoposto al parere definitivo dell’Inps che notifica la decisione attraverso l’invio del relativo verbale all’interessato. In caso di accoglimento con diritto a una prestazione economica l’interessato viene invitato dall’Inps a completare la domanda con i dati necessari per l’accertamento dei requisiti reddituali e personali.

RICORSO

Fatta salva la possibilità di riesame, contro la decisione della commissione è consentito fare ricorso unicamente attraverso l’autorità giudiziaria ordinaria. Non è infatti, più ammesso il ricorso amministrativo.

ESITO

Il giudizio effettuato dalla Commissione consente di individuare lo status accertato e i diritti che da esso ne conseguono. Tale giudizio può essere:

Non Invalido per assenza di patologie o con una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 33%;
Invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 33% (art. 2, L. 118/71);
Invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74% (artt. 2 e 13 L. 118/71, D. Lgs 509/88);
Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (artt. 2 e 12 L. 118/71);
Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (artt. 2 e 12 L. 118/71);
Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80 e L. 508/88);
Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/70 e 508/88);
Cieco assoluto (L. 382/70 e 508/88);
Sordomuto (L. 381/70 e 508/88);
Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 2, L. 118/71 e art. 1 L.289/90);
Minore con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80);
Minore con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80).

Come si legge il verbale di invalidità

BENEFICI

Assegno mensile di assistenza – Tale diritto spetta agli invalidi civili nei cui confronti venga accertata una riduzione della capacità lavorativa minima del 74%. Requisiti previsti: Età fra i 18 e i 65 anni; Invalidità dal 74% al 99%; Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno; Incollocati o in collocabili al lavoro.

N.B.: L’assegno si percepisce ugualmente se si è occupati part-time.

Pensione di inabilità – Requisiti previsti: Età fra i 18 e i 65 anni; Invalidità 100%; cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;

N.B.: La pensione di inabilità è compatibile con l’indennità di accompagnamento. E’ incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per cause di guerra, servizio e lavoro.

Indennità di Accompagnamento – Spetta agli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche e ai ciechi assoluti. Requisiti previsti: Non è prevista alcuna età; cittadini riconosciuti ciechi assoluti, cittadini con inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno; non essere ricoverato in istituto con pagamento delle rette a carico dello Stato o di altro Ente Pubblico;

N.B.: L’indennità di accompagnamento viene erogata in riferimento al solo titolo della minorazione e quindi è indipendente dal reddito posseduto dall’invalido. Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. È incompatibile con analoghe concessioni per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Esistono altri tipi di benefici quali: Pensione per i ciechi parziali, Pensione per ciechi assoluti; Indennità mensile di frequenza; Indennità di comunicazione e pensione per i sordomuti, che tuttavia, in tale sede non si ritengono opportuno approfondire.

Tasse scolastiche e universitarie (L. 30 marzo 1971 n° 118 art. 30 – Norme in favore degli invalidi civili; L. 2 dicembre 1991 ° 390 – Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari; art. 4; D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 8 c. 1 e 7; M.I.U.R. Circ. 6 gennaio 2009 n. 6) Tutti gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, giusta il diritto dovere alla formazione e all’istruzione. Per le residue tasse scolastiche vigono esoneri in ragione del reddito il cui ammontare è riportato nella C.M. 6/09. Per le tasse universitarie l’art. 8 del D.P.C.M. dispone l’esonero totale in caso di invalidità superiore ai due terzi, mentre rinvia alla determinazione delle singole Università per invalidità di grado inferiore.

Esistono altri tipi di benefici legati al : trasporto,Barriere Architettoniche, Assistenza Scolastica, Istruzione in Ospedali e a Domicilio, Sussidi Didattici e Arredi e Visite Didattiche e Gite Scolastiche, che tuttavia non si ritiene opportuno approfondire in tale sede.